Mozione proposta dal Forum Toscano acqua bene comune da riproporre nei vari Consigli Comunali.

 

  • Alberto Benedetti *

 

acqua-bene-comunePremesso che:

la Corte Costituzionale ha motivato l’ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno 2011 valutando con Sentenza (n°26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla “adeguata remunerazione del capitale investito”, stabilita in maniera forfettaria pari al 7% , la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico;

successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n° 267/2013 del 25 gennaio 2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato: che a partire dal 18 luglio 2011 (d.P.R. n°116) nelle tariffe dell’acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum;
Il TAR Toscana con sentenza n. 436/2013,depositata il 21 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua: le tariffe presentate dai gestori dopo il referendum sono illegittime in quanto comprendono ancora la “remunerazione del capitale investito” abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, quando la maggioranza del popolo italiano ha dichiarato di volere “escludere la logica del profitto dal governo dell’acqua” (così la Corte Costituzionale nella sentenza di ammissione del quesito referendario).
La legislazione di derivazione europea (Direttiva 2000/60/Ce), impone il rispetto del principio che tutti i costi del Servizio Idrico, compresi gli interessi passivi sui capitali presi in prestito per investimenti nel settore, siano a carico dei beneficiari del servizio stesso, ma non prevede che siano garantiti ai gestori rendite parassitarie o altri profitti;
Considerata l’ostinazione, in questo ultimo  anno e mezzo, con cui gli ATO, i Governi e l’Agenzia per l’energia elettrica, gas, incaricata dai Governi di fissare i criteri del calcolo della tariffa, non hanno voluto dare applicazione all’esito dei Referendum;
Visto il Ricorso presentato al TAR della Lombardia dal Forum italiano dei Movimenti  per l’Acqua e da Federconsumatori contro quanto ha deciso la suddetta Agenzia con la Deliberazione n° 585 del 28 dicembre 2012, che fissa i criteri per la tariffa transitoria, valida fino a tutto il 2013;

Essendosi reso necessario rammentare che:

non si possono confondere, come ha fatto la suddetta Agenzia, i costi realmente sostenuti dai gestori del Servizio, documentati con fatture e posti a bilancio consultivo, con costi presunti, ipotetici, calcolati ad arte e mai sostenuti, ma concepiti solo per incrementare le entrate e per premiare i soggetti gestori privati;
conteggiare tra i costi finanziari spese non sostenute serve solo a reintrodurre una rendita monopolista ai soggetti privati, che i Referendum hanno voluto escludere;
la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato, ritenendolo legittimo e ammissibile, che i Referendum proposti dal Forum dell’Acqua miravano a “rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”;
i soggetti privati che si sono canditati a gestori del servizio, documentando e vantando professionalità competitive a livello europeo, non possono oggi pretendere, di coprire le loro ipotetiche incapacità, con una presunta e non reale polizza assicurativa per coprire i rischi d’impresa; in tal modo otterrebbero una rendita parassitaria e illegittima;
i soggetti privati gestori del Servizio, non possono pretendere un saggio d’interesse stabilito a priori dall’Agenzia, e superiore agli interessi sui mutui bancari o ai tassi agevolati per i finanziamenti dello Stato, perché in tal modo otterrebbero un’altra rendita parassitaria e illegittima;
i soggetti privati gestori del Servizio non possono pretendere, come invece l’Agenzia vorrebbe, di includere tra i costi anche le quote di ammortamento di investimenti realizzati con contributi a fondo perduto elargiti dallo Stato o da Enti vari, perché otterrebbero un’ altra rendita;

È illegittima la costituzione di un fondo, da affidare ai gestori privati, per destinarlo agli investimenti futuri, perché con la tariffa si devono coprire,  (art.154 del D.Lgl. 152/2006) solo ed esclusivamente le spese sostenute;
E’ illegittima l’ applicazione retroattiva della delibera, che pur essendo adottata nel dicembre 2012 pretende di valere anche per i mesi precedenti, violando il contratto con i privati cittadini, i quali si troverebbero a pagare per consumi già effettuati sulla base di tariffe precedentemente pattuite, ancora in dispregio del principio che il prezzo di un servizio non può essere applicato retroattivamente a scelte di consumo già effettuate.

Si chiede che:

1. Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta prendano posizione contraria alla delibera n° 585 del 28 dicembre 2012, della Agenzia dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, per le evidenti violazioni della legalità contenute nella stessa;

2. Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta denuncino al Prefetto e nelle altre sedi idonee, l’omissione dell’onere di vigilanza operato da parte dei Governi italiani a danno dei cittadini e a favore dei gestori privati del Servizio Idrico, in dispregio del risultato dei Referendum del giugno 2011;

3. Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta prendano posizione contraria al nuovo metodo tariffario deliberato dall’AEEG, in tutte le sedi in cui il Comune è chiamato a formulare pareri e decisioni in merito al Servizio Idrico, in particolare nelle Conferenze dei Sindaci e nell’Assemblea Idrica Toscana.

Alberto Benedetti:

  • Resp. Enti Locali PRC Livorno
  • Vice sindaco al Comune di Collesalvetti