- Alberto Benedetti *
la Corte Costituzionale ha motivato l’ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno 2011 valutando con Sentenza (n°26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla “adeguata remunerazione del capitale investito”, stabilita in maniera forfettaria pari al 7% , la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico;
successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n° 267/2013 del 25 gennaio 2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato: che a partire dal 18 luglio 2011 (d.P.R. n°116) nelle tariffe dell’acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum;
Il TAR Toscana con sentenza n. 436/2013,depositata il 21 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua: le tariffe presentate dai gestori dopo il referendum sono illegittime in quanto comprendono ancora la “remunerazione del capitale investito” abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, quando la maggioranza del popolo italiano ha dichiarato di volere “escludere la logica del profitto dal governo dell’acqua” (così la Corte Costituzionale nella sentenza di ammissione del quesito referendario). Leggi tutto “Mozione proposta dal Forum Toscano acqua bene comune da riproporre nei vari Consigli Comunali.”